Certificazione energetica quando è obbligatoria

L’attestato di certificazione energetica (ACE), introdotta nel nostro ordinamento nell’anno 2005 con il D.Lgs n° 192 e, solo successivamente, disciplinata da linee guida con decreto del 26 giugno 2009, assume fondamentale importanza e carattere di obbligatorietà a partire dal primo gennaio 2012.

Le modifiche alla normativa, apportate con il Decreto Legislativo numero 28 del 3 marzo 2011, prevedono che venga riportato in tutti gli annunci immobiliari, indifferentemente dal modo in cui vengono diffusi, l’indice di prestazione energetica (IPE), indicato nella certificazione.

Con l’attestato di certificazione, viene assegnata una classe di merito ad ogni immobile in ordine al rendimento, all’efficienza ed all’uso di energia necessaria per mantenere una temperatura di 20 gradi.

La classificazione è identificata da lettere che vanno da A+, per gli immobili più efficienti e/o che usano fonti di energia rinnovabile, fino ad arrivare alla lettera G, per quelli meno efficienti e che hanno un maggior consumo di energia.

L’obbligo riguarda tutti gli annunci immobiliari, siano essi di vendita o locazione, che prevedono un trasferimento a titolo oneroso di edifici e/o unità immobiliari.
Gli immobili per i quali è previsto l’obbligo sono ben definiti nelle linee guida del 2009 e si tratta di quelli indicati all’art. 3 del DPR 412 del 26 agosto 1993, onere che non sussiste per gli immobili considerati pertinenze.

L’obbligo previsto dalla normativa non attiene all’indicazione nell’annuncio della classe energetica di appartenenza dell’immobile, ma l’indicazione dell’indice di prestazione energetica che viene misurato in KWh/m2.

La legislazione prevede che il calcolo termotecnico per la quantificazione dell’indice e l’emissione dell’attestato di certificazione sia fatto da un tecnico abilitato.

In caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni sarà necessario comunicare il nome del certificatore prescelto al comune di appartenenza dell’immobile entro la data di inizio dei lavori ed a chiusura degli stessi l’onere di richiedere l’emissione della certificazione spetta al proprietario dell’immobile.
Nel caso di locazione sarà necessario allegare l’attestato di certificazione energetica al contratto di affitto.

La durata dell’attestazione è di 10 anni, ma ad ogni variazione delle condizioni dell’immobile andrà revisionata e modificata l’attestazione e quindi anche il termine di scadenza.
Il medesimo obbligo è previsto anche in caso di richiesta delle detrazioni dall’irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

La verifica e l’eventuale irrogazione di sanzioni è demandata agli enti locali di appartenenza dell’immobile che, tramite appositi regolamenti, emanano le norme attuative per l’applicazione di quanto contenuto nelle linee guida e nella normativa emanata a marzo 2011.

Di fatto, a parte alcuni comuni e province, non esistono ancora regolamenti per l’applicazione delle sanzioni indicate nella normativa.

Tutto ciò rende la norma incompleta e poco incisiva rispetto ad un obbligo dettato dalla Comunità Europea e per il quale l’Italia è stata più volte richiamata.