La Certificazione energetica è il documento che valuta le prestazioni energetiche degli edifici, siano essi a carattere residenziale che a carattere non residenziale.
In Italia diverse sono state le normative che a partire dal 2005 hanno regolato e regolamentato la certificazione energetica.
Ecco quindi un riassunto completo di tutti gli aggiornamenti.
Il Decreto legislativo 192/2005 rappresenta la prima norma nazionale di riferimento per le operazioni di certificazione e di qualificazione energetica che, recependo la Direttiva comunitaria 2002/91/CE in materia di certificazione, e per la quale è stata abrogata in via definitiva la Legge 10/1991, diviene il pilastro su cui si sono sviluppate le successive legiferazioni in materia.
Nel 2006 il D.Lgs 192/2005 è stato modificato ed integrato dal D. Lgs 311/2006
Nel 2009 il D.P.R. n°59 del 2 aprile 2009 che ha regolato la materia di Metodi di Calcolo e di requisiti energetici
Sempre nel 2009 il D.M. del 26 giugno che ha proposto le Linee Guida Nazionali
Tutte le sovra indicate normative nazionali hanno rappresentato successivamente le direttrici per le diverse legiferazioni su base regionale.
Sicuramente il Decreto Legislativo 192/2005 merita nell’arco della legislazione in materia di certificazione un approfondimento.
Tra le finalità esplicite del Decreto evidenzieremo alcuni punti di particolare rilievo.
Il Decreto disciplina:
- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici
- l’applicazione dei requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione
- gli esperti incaricati della certificazione energetica e dell’ispezione degli impianti
- gli edifici pubblici con metratura utile totale superiore ai 1000 metri quadrati
Il D. Lgs. 192/2005 stabilisce che la certificazione ha una durata di anni 10.
Il Decreto stabilisce altresì l’obbligatorietà della certificazione in lacuni casi precisi:
- nel caso di nuova costruzione
- nel caso di ristrutturazione di edificio
- nel caso di compravendita immobiliare, sia essa riferibile ad intero condominio che a singola unità abitativa
- nel calo si locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore
Le prime due casistiche sono tra le più rilevanti, in quanto in entrambi i casi il costruttore dell’edificio (definizione che lo stesso Decreto evidenzia nei particolari), avrà l’obbligo di nominare un certificatore autorizzato al rilascio della certificazione.
Ad oggi però ancora non sono state emanate le linee guida per la redazione del certificato energetico.
Ad oggi pertanto possiamo parlare solamente di attestato di qualificazione energetica.