Classe certificazione energetica, la tua casa a quale appartiene?

Classe certificazione energetica

È ormai obbligatoria da qualche anno sia nei contratti di locazione che di compravendita che nella pubblicazione degli annunci di vendita, di affitto, nonché nei casi di donazioni ed altri trasferimenti di tipo gratuito. Si chiama Certificazione energetica degli edifici ed è finalizzata ad ottimizzare il rendimento energetico degli immobili. Essa nasce dalle informazioni fornite dai proprietari e dagli inquilini circa i consumi al suo interno.

Così come previsto dal decreto legge 145 art. 1 comma 7 del 23/12/2013 tutti i contratti di compravendita immobiliare e di locazione devono mostrare un’apposita clausola con la quale l’acquirente o l’affittuario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in merito all’attestazione della Prestazione Energetica. La copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (Ape o Ace) deve essere inclusa nel contratto, tranne che nei casi di locazioni di singole unità immobiliari.

Paragonata ad una “patente” che segnala la classe di consumo di un edificio, la Classe certificazione energetica fa riferimento in particolare all’uso degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria. L’immobile viene collocato, una volta registrati i parametri, in una scala di efficienza energetica che va da G (la meno efficiente) ad A (la più efficiente). Nel primo caso, ossia per gli edifici in classe G, ci si troverà di fronte ad elevati consumi energetici; gli immobili in classe C si attengono, invece, alle norme ma necessiterebbero comunque di ridurre il dispendio energetico; in pole position ci sono gli immobili in classe A che vantano un’elevata efficienza energetica con impianti di climatizzazione e riscaldamento di basso consumo. Molti edifici di classe A, tra le loro quattro mura, presentano anche un ottimo isolamento termico ed impianti fotovoltaici.

ACE, quanto dura il certificato e quando decade?

L’inquilino o il proprietario di casa, dopo aver compilato la documentazione, può rivolgersi anche al certificatore per ottenere altri consigli utili a migliorare le prestazioni del proprio immobile. Il certificatore è solitamente presente nei registri istituiti dalle Regioni o dalle Province autonome. La Certificazione Energetica si presenta suddivisa in due parti in cui vengono segnati i dati identificativi dell’immobile, come l’indirizzo e gli estremi catastali; le informazioni relative alle prestazioni energetiche e per gli edifici esistenti una serie di consigli pratici per conseguire il miglioramento della prestazione energetica.

Al suo interno bisogna riportare, inoltre, obbligatoriamente la classe energetica e l’indice di prestazione energetica (EPI) dell’immobile oggetto di vendita. In passato la Classe certificazione Energetica era richiesta solo per l’atto notarile o al momento della stipula del contratto di locazione; dal 2012, invece, è obbligatorio in quanto punta d assicurare al possibile acquirente un quadro più preciso delle prestazioni dell’immobile preso in considerazione. La durata dell’Ace è di 10 anni ma se nel corso di questo tempo si verificano dei cambiamenti sul fronte energetico o l’immobile presenta cambi di destinazione d’uso, la Classe certificazione Energetica decade. Bisognerà, in questi ultimi casi, procedere con un nuovo sopralluogo e richiedere nuovamente l’ACE (o Ape) per le modifiche energetiche apportate.

Ad essere esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica sono i seguenti immobili: box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un comfort abitativo; fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq; i ruderi; altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc).

Prevista, invece, una sanzione nei casi in cui l’annuncio di affitto o di vendita di un immobile sia sprovvisto dell’indice di prestazione energetica e della classe energetica. In questi casi il responsabile rischia una sanzione amministrativa d’importo compreso tra i 500 euro e i 3000 euro. Stesso copione per i contratti di locazione e compravendita in cui venga omessa la dichiarazione o l’allegazione. L’accertamento e la contestazione viene svolta dalla Guardia di Finanza all’atto di registrazione del contratto.