In questo articolo parliamo del certificato energetico nie contratti di locazione nei rogiti, ovvero parliamo della certificazione energetica degli edifici esistenti e della certificazione energetica edifici residenziali.
Il decreto legge n. 28 del 2011 è entrato in vigore lo scorso 29 marzo dove ha recepito la direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili ha introdotto delle novità rilevanti in ordine alla certificazione energetica degli edifici esistenti.
Una prima novità è la previsione di una clausola da inserire nei contratti di compravendita e locazione dove i soggetti dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione per la certificazione energetica dell’edificio.
Possiamo quindi vedere che:
– serve per gli edifici costruiti o ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente all’8.10.2005
– per gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso
– per gli edifici che siano “finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche” degli stessi cespiti o dei loro impianti
– per gli immobili pubblici,affinchè rinnovino contratti i propri impianti termici o di climatizzazione
E’ obbligatoria quindi la certificazione energetica di questi edifici esitenti e residenziali, naturalmente ogni regione poi ha le proprie norme, ma in tutte le regioni l’attestato di certificazione energetica degli edifici esistenti o residenziali è obbligatorio.
E’ possibile anche certficare l’edificio esistente mediante l’autocertificazione energetica,e per questo con l’autodichiarazione energetica l’edifico si collocherà in classe G.
Nel caso di certificazoine energetica di appartamenti condominiali saranno necessari anche:
– la dichiarazione che chi vende sia in regola con i pagamenti, e deve essere fatta dall’amministratore.
– la fidejussione decennale per gli immobili di nuova costruzione.
– le eventuali certificazioni di libera commerciabilità degli appartamenti.