Certificazione energetica: come proteggersi dalle sanzioni

Certificazione energetica: come proteggersi dalle sanzioni

La legge è chiara e non ammette errori. A partire dal 2013 è obbligatorio fornire la certificazione energetica della propria abitazione sia in casi di contratti di locazione e di compravendita, sia al momento della pubblicazione dell’annuncio di vendita e di affitto che in circostanze di donazioni ed altri trasferimenti a titolo gratuito. Come previsto dal decreto legge 145 art. 1 comma 7 del 23/12/2013 tutti i contratti di compravendita immobiliare e di locazione devono presentare, infatti, un’apposita clausola con la quale l’acquirente o l’affittuario dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in merito all’attestazione della Prestazione Energetica.

La copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (Ape o Ace) deve essere allegata al contratto, eccetto nei casi di locazioni di singole unità immobiliari. L’obbligo permane ovviamente per la locazione di interi edifici. Non rientrano, invece, nell’obbligo i contratti non soggetti a registrazione, quali le locazioni di durata inferiore ai 30 giorni all’anno. Ricordiamo inoltre che sono esclusi dall’obbligatorietà dell’attestato di prestazione energetica, e di conseguenza anche dell’obbligo dichiarativo o allegativo al contratto di locazione o vendita, i seguenti immobili: box, cantine, autorimesse per i quali non è necessario garantire un comfort abitativo; fabbricati isolati di superficie inferiore ai 50 mq; i ruderi; altre tipologie molto particolari (luoghi di culto, monumenti, etc).

Quando si rischia una sanzione amministrativa? Cosa fare per evitare di incorrere in simili multe? La pena pecuniaria è prevista nei casi in cui l’annuncio di affitto o di vendita di un immobile sia sprovvisto dell’indice di prestazione energetica e della classe energetica. In questi casi il responsabile incorre in una sanzione amministrativa d’importo compreso tra i 500 euro e i 3000 euro. Situazione analoga per i contratti di locazione e compravendita in cui venga omessa la dichiarazione o l’allegazione. In questa circostanza le parti che stipulano il contratto sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di sanzioni amministrative pecuniarie da €3.000 a €18.000 che si riduce a una sanzione:

  • da €1.000 a €4.000 per contratti di locazione singole unità immobiliari;

 

  • da €500 a €2.000 per contratti di locazione singole unità immobiliare non superiori a 3 anni.

 

L’accertamento e la contestazione viene svolta dalla Guardia di Finanza all’atto di registrazione del contratto.

di Tiziana Casciaro