Prestazione energetica e impianti termici

Prestazione energetica e impianti termiciPrestazione energetica e impianti termici

Prestazione energetica e impianti termici. È entrato in vigore il Dpr 75/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, che definisce i requisiti indispensabili per i professionisti e le società che intendono rilasciare l’Attestato di prestazione energetica dell’edificio (Ape), che sostituisce il vecchio Ace, Attestato di certificazione energetica.

L’Attestato di prestazione energetica dell’edificio è stato introdotto con lo scopo di soddisfare la direttiva europea 2002/91 di fornire all’acquirente o a chi prende in locazione un immobile un correlato documento che possa appurare il rendimento energetico, presentando anche elementi inerenti per conoscere i miglioramenti volti a ottimizzare il risparmio energetico.

Quando è rilasciato l’attestato di prestazione energetica? Rientrano una serie di istanze: edifici di nuova costruzione e opere di ristrutturazione rilevanti, a conclusione dei lavori da chi li ha realizzati, e anche dal proprietario dell’immobile in caso di vendita o locazione.

L’attestato è firmato da un professionista abilitato oppure da una società, quali, ad esempio, le ESCO (società specializzate nei servizi per il risparmio energetico), gli enti pubblici, le società di ingegneria e ogni società dove è presente un tecnico competente abilitato.

Prestazione energetica e impianti termici: quali sono i requisiti per il professionista? Disporre di una laurea tecnica o di un diploma di equivalente natura e la disposizione di un certificato in grado di attestare la rispettiva esperienza nella progettazione edile ed impiantistica.

Andiamo a scoprire le sanzioni previste. Se il certificatore che rilascia un Ape non conforme ai dettami regolamentativi rischia di subire una multa che varia dai 700 ai 4.200 euro. Segue poi la segnalazione all’Ordine di appartenenza cosicché lo stesso possa poi provvedere ad intervento disciplinare.

Per quanto riguarda invece il direttore dei lavori, se una volta terminati non è presentato l’Attestato al Comune, può venire applicata una sanzione che va dai 1.000 ai 6.000 euro. Si tratta di una sanzione che è estesa al costruttore, rispetto al quale la sanzione va dai 3.000 ai 18.000, e al proprietario, invece, spettano dai 300 ai 1.800 euro di multa.

Se infine i criteri e la classe energetica d’appartenenza non sono presenti nell’annuncio di vendita o in quello d’affitto dell’immobile, la multa varia dai 500 ai 3.000 euro. L’Ape dura un decennio, a condizione che l’edificio non sia riqualificato in modo tale da variarne le caratteristiche di consumi, come l’efficienza energetica degli impianti.

Su questo aspetto è intervenuto il Dpr 74/2013, con cui sono disciplinati gli obblighi e le responsabilità del “terzo responsabile” in materia di gestione degli impianti termici. Nell’eventualità del condominio, il soggetto responsabile della manutenzione e del controllo dell’impianto termico per la climatizzazione nel periodo sia estivo che invernale è l’amministratore.

Quest’ultimo ha la facoltà di delegare gli oneri a un soggetto terzo che dovrà rispondere della mancata osservanza delle norme regolanti dell’impianto termico.