Le Sanzioni per una Certificazione Energetica Errata

Anche se è stato soltanto con il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009 che sono state finalmente definite in modo dettagliato le linee guida nazionale per la certificazione energetica degli edifici, è già dal 2005, grazie al Decreto Legislativo 192 in attuazione della direttiva comunitaria 91/2002, che le inadempienze dei tecnici che operano nel campo della certificazione del rendimento energetico sono soggette a sanzioni.

In particolare il D.Lgs. Del 2005 prevede che le sanzioni certificazione energetica errata arrivino fino al 30% della parcella del certificatore se il documento tecnico viene prodotto senza rispettare i criteri e le metodologie previste dalla stessa norma, mentre la sanzione si alza fino all’80% nel caso l’attestato di certificazione energetica sia non veritiero. In quest’ultimo caso è prevista anche l’informativa d’ufficio al collegio professionale del professionista che valuterà eventuali provvedimenti ad hoc; sanzioni per certificazione energetica errata o mancante sono previste, nella medesima norma, anche a carico del Direttore dei Lavori e del costruttore.

Nel mese di maggio 2012, con la Legge Regionale 5/2012 la Regione Piemonte ha ulteriormente affinato il sistema sanzionatorio già definito nella propria L.R. 13/2007 ed oggi le sanzioni per certificazione energetica errata vanno da 150 a 1500 euro in caso di mancato rispetto delle metodologie con eventuale raddoppiamento delle cifre nel caso in cui tali errori comportassero l’inserimento dell’edificio in una classe energetica più efficiente.

E’ inoltre prevista, nel caso di rilascio da parte del medesimo professionista di oltre dieci attestati di certificazione energetica in qualche modo errati nel corso di un anno, la sospensione d’ufficio dall’elenco dei certificatori.

Ora vi illustreremo tutte le sanzioni a seconda del ruolo di importanza dovuto alla certificazione energetica degli edifici:

SANZIONE
Progettista
sanzione del 30% della parcella se la relazione non è conforme all’art.8 del decreto.
sanzione del 70% e segnalazione all’ordine competente (Geometri o architetti) se la relazione tecnica non è veritiera,include quindi la relazione dell’edificio, serramenti, impianti, ecc…

Direttore dei lavori
sanzione del 50% e all’ordine competente se non presenta l’attestato di certificazione energetica assieme alla dichirazione di fine lavori.

Certificatore Energetico
reclusione per 6 mesi e 500 euro di multa se scrive falsità nell’ACE ( attestato di qualificazione energetica)
Falsità nella asseverazione di conformità delle opere e di attestato di qualificazione

Manutentore
sanzione che va da 1000€ a 7000€ se non avviene la manutenzione come stabilito all’art. 7 del decreto

Costruttore
sanzione che va da 5000€ a 30000€ se manca il certificato originale e non viene conseganto alla consegna dell’immobile

Acquirente
Se all’atto di compravendita manca il certificato lui stesso può far nullo il contratto.

Locatario
puo’ far valere la nullità del contratto se  l’attestato di certificazione energetica ACE non è disponibile come all’art. 6 comma 4.

Queste sono quindi tutte le possibili sanzioni che possono esserci per la certificazione energetica!