Quali sono i soggetti abilitati alla certificazione energetica?

Per quanto riguarda la realizzazione pratica della certificazione degli edifici ex lege D.Lsg. 115/08, quali sono i soggetti abilitati per legge a metterla in pratica? 

I soggetti abilitati a realizzare le certificazione energetiche degli edifici sono definiti secondo legge come tecnici provvisti di abilitazione, che possono operare liberamente o in enti e organismi pubblici o società di servizi pubbliche o private, fra cui sono comprese anche le societa’ di ingegneria.

La legge ricomprende in questa categoria anche i liberi professionisti o associati, che siano iscritti agli ordini professionali relativi, e che siano provvisti di abilitazione alla professione di tecnico progettista di edifici e di impianti.

Laddove il tecnico in questione non sia provvisto delle abilitazioni o delle competenze sopraelencate, anche solo per alcune delle competenze, viene ritenuto requisito necessario e sufficiente dalla legge alla prassi di certificazione che il professionista in questione operi in collaborazione con un tecnico associato provvisto delle competenze, in modo tale che il gruppo sia capace di coprire tutti gli ambiti previsti.

Le abilitazioni alle certificazioni sono conferite dalle regioni e dalle province a quei tecnici che abbiano partecipato specifici corsi di formazione che abbiano loro fornito le competenze specifiche al tema della certificazione energetica degli edifici, dove il grado di certificatori è stato conferito a tutti i tecnici che sono stati capaci di superare l’esame relativo al corso, e dove i corsi, realizzati su autorizzazione delle stesse amministrazioni, si sono svolti presso le regioni e le province stesse.

Per la trasparenza e l’imparzialità nell’ambito delle prassi certificatorie, i tecnici sono tenuti a firmare una dichiarazione testante la loro imparzialità e assenza di conflitti di interesse possibili relativi agli edifici oggetto delle certificazioni.

In particolare essi firmano dichiarazione che attesta la totale estraneità nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, che sia testata anche con i produttori dei materiali e dei componenti in esso inclusi, dove questa dichiarazione deve essere sottoscritta dal loro parimenti per gli edifici già costruiti.

Nel caso invece che il certificatore sia un dipendente pubblico o offerente a qualche società dipendente direttamente dalla pubblica amministrazione, si ritiene che lo svolgimento di una funzione pubblica collegata all’incarico stesso implichi il naturale superamento di qualunque questione di conflitto di interesse.