Gli edifici che possono essere eslcusi dalla certificazione energetica come previsto dal comma 5 dell’articolo 2 in base alle legge del 2007 sono i seguenti facenti parte delle suddette categorie di edifici o impianti:
- gli edifici storici o artistici, se il rispetto delle preiscrizioni implica un’alterazione inaccettabile della loro struttura
- i fabbricati residenziali isolati con una superificie minode di cinquanta metri quadi
- i fabbricati industriali, agricoli o artigianali ove gli ambienti sono riscaldati per esigenze di tipo produttivo
- gli impianti installati al fine del processo produttivo
Per la certificazione energetica degli immobili sono esonerati dall’obbligo di attestato di certificazione energetica le unità immobiliari prive di un impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:
- autorimesse
- box
- parcheggi
- cantine
- depositi
- strutture per impianti sportivi
- strutture simili a queste sopra citate
L’attestato di certificazione energetica per gli edifici dichiarati inagibili ovviamente non è neccessario.
Queste citate sopra quindi sono tutte le tipologie di immobili ove l’attestato di certificazione energetica non serve.