Certificazione energetica cambia nome, diventa APE. Insieme alle proroghe per la detrazione 50%, relativa alle ristrutturazioni edilizie, e l’aumento delle agevolazioni fiscali al 65% per opere di riqualificazione energetica, nel recente decreto approvato dal Consiglio dei Ministri troviamo una modifica che riguarda la certificazione energetica.
Il nome dell’Attestato di Certificazione Energetica, riassunto nell’acronimo “ACE”, cambia denominazione e diventa Attestato di Prestazione Energetica, APE. Le novità non finiscono qui.
Al posto dell’articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 subentrerà quello previsto nel testo dello schema di decreto legge sull’efficienza energetica nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri.
L’attestato sarà rilasciato per gli edifici e gli appartamenti costruiti, venduti oppure affittati. Nell’eventualità di edifici di nuova costruzione, l’APE è un onere a carico del costruttore, mentre per gli immobili già esistenti è il proprietario a dover ottenere l’attestato.
L’Attestato di Prestazione Energetica è caratterizzato per essere cumulativo, ovvero può riferirsi a più unità immobiliari, a condizione che faccia parte dello stesso edificio e solo nel caso la destinazione d’uso sia la stessa, devono inoltre essere servite dallo stesso impianto termico per il riscaldamento e, qualora vi sia, dal medesimo sistema di raffrescamento estivo.
Per quanto riguarda la durata, l’APE ha la stessa durata dell’Attestato di Certificazione Energetica. La validità del documento è pari a 10 anni, e va aggiornato per ogni opera di ristrutturazione o riqualificazione energetica che modifichi la classe energetica dell’unità immobiliare.
Gli edifici pubblici hanno l’obbligo di disporre dell’APE entro 120 giorni dall’emanazione del decreto.