Prestazione energetica di un edificio

Cos’è e come si calcola la prestazione energetica di un edificio? Secondo la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio viene definita la prestazione energetica di un edificio, delle loro parti e delle unità immobiliari. Gli Stati membri adottano, a livello nazionale o regionale, una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Quali sono i fattori che determinano la prestazione energetica? Gli aspetti principali sono: le caratteristiche termiche dell’edificio (capacità termica, isolamento, eccetera); l’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda; gli impianti di condizionamento d’aria; l’impianto di illuminazione incorporato; le condizioni climatiche interne.

Si deve tenere conto, inoltre, di altri vantaggi quali le condizioni locali di esposizione al sole, l’illuminazione naturale, i sistemi di cogenerazione dell’elettricità e gli impianti di teleriscaldamento urbano o collettivo.

Ogni Stato membro ha la facoltà di fissare i requisiti minimi così da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi vengono comunque rivisti ogni 5 anni. Nuovi edifici o strutture già esistenti hanno requisiti minimi diversi.

Gli edifici nuovi doveranno rispettare i requisiti ed essere sottoposti a una valutazione di fattibilità in merito all’installazione di sistemi di fornitura di energia da fonti rinnovabili, pompe di calore, sistemi di teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo e sistemi di cogenerazione.

Mente le strutture esistenti, destinate a subire ristrutturazioni importanti, dovranno beneficiare di un miglioramento della loro prestazione energetica così da poter soddisfare i requisiti minimi. L’esclusione dei requisiti minimi può verificarsi a certe condizioni, come ad esempio per:

  • gli edifici ufficialmente protetti (ad esempio gli edifici storici);
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto;
  • i fabbricati temporanei;
  • gli edifici residenziali destinati ad essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno;
  • i fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m2.