Conformità dell’impianto termico e certificazione energetica

Con l’approvazione del Dpr 59/09 sono entrate in vigore le disposizioni relative alla cosiddetta “certificazione energetica”; con tale definizione si intende quella procedura di valutazione delle caratteristiche di un immobile sotto il profilo del “consumo energetico”; detta procedura è prevista dalla normativa vigente nel caso di compravendita, ristrutturazione o locazione dell’immobile stesso.
La certificazione energetica non va confusa con la dichiarazione di conformità dell’impianto termico che, ai sensi del D.M. n.37/2008 deve essere rilasciata dall’installatore all’atto di “ogni nuova installazione d’impianto o di modifica dell’esistente”.

Nella certificazione energetica deve essere anche compresa la dichiarazione di conformità dell’impianto termico con gli allegati obbligatori quali la Relazione tipologia dei materiali impiegati, lo Schema dell’impianto e il certificato di iscrizione alla camera di commercio della zona territorialmente competente in cui è iscritta la ditta installatrice.
Per impianto termico si intende un impianto tecnologico destinato al riscaldamento o al raffreddamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o la cui destinazione d’uso sia finalizzata alla produzione centralizzata di acqua calda per i medesimi utilizzi.
Fanno parte dell’impianto termico il sistema di produzione di acqua calda, il sistema di distribuzione e di utilizzazione del calore. Sono considerati impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non rientrano in tale definizione le stufe , i caminetti, gli apparecchi a energia radiante e gli scalda acqua per uso sanitario.

Nella procedure di rilascio dell’attestato di certificazione energetica, l’impianto termico è di rilevante importanza per la determinazione della classe energetica dell’immobile; la valutazione del rendimento e del grado di efficienza dell’impianto termico è poi in stretta relazione al rendimento energetico: più è efficiente l’impianto termico, più è contenuto il consumo di energia in quanto un impianto efficiente permette di evitare sprechi di combustibile e di risparmiare soldi sulle spese di riscaldamento.

L’attestato di certificazione energetica è poi necessario se il proprietario dell’immobile vuole usufruire della detrazione fiscale del 55% sull’imposta lorda delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di edifici privati.
Il certificato ACE per gli immobili viene redatto da un tecnico abilitato che per attestare le prestazioni energetiche dell’edificio richiede diversi documenti quali la planimetria dell’immobile, i dati catastali dell’edificio, il libretto dell’impianto termico, il documento della legge 10/91 (se disponibile), le stratigrafie dell’edificio (se disponibili).

Nella detrazione del 55% rientrano oltre agli impianti termici anche tutte quelle opere finalizzate al contenimento del consumo di energia quali caldaie ad alta condensazione, pannelli solari termici, coibentazione di pareti, finestre, infissi, motori e inverter.

L’introduzione della certificazione energetica permetterà non solo di avere dei benefici per l’ambiente, ma anche di avere un mercato immobiliare in cui il consumo energetico dell’immobile sarà un elemento fondamentale per orientare la domanda e l’offerta di compravendita. Oltre all’estetica e alla zona in cui è situato un determinato immobile, per l’acquirente diventerà importante valutare anche il tipo di impianto termico, i serramenti, i materiali e il tipo di isolamento.