Certificazione energetica edifici oggi parla del nuovo decreto rinnovabili 2011 e del decreto fotovoltaico e si soffermerà sulle normative inerente la certificazione energetica degli edifici
Con la recente modifica apporatata al decreto legge 192/2005 e chiamato Decreto Rinnovabili 28/2011 ci sono delle novità inerenti le normative della certificazione energetica in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’edificio, in questo caso parliamo appunto di compravendita dell’edificio.
Ecco le nuove normative della certificazione energetica
Sono stati aggiunti ben 6 nuovi commi con i quali si stabilisce che nei contratti di compravendita e di affitto dell’edificio, l’acquirente deve per forza comunicare di aver ricevuto l’attestato di certificazione energetica dell’edificio e tutta la documentazione neccessaria. A partire infatti dal 1 gennaio 2012 gli anunci immobiliari di vendita devono avere l’indice di prestazione energetica della casa riportato all’interno della certificazione energetica dell’edificio.
Ci sono pero’ alcuni dubbi inerenti a questo e più in paritcolare il comportamento ufficiale da tenere nelle regioni ove la certificazione energetica non è stata ancora regolamentata.
Normative Certificazione energetica: quando si puo’ evitare la certificazione energetica?
Per gli edifici di superficie minore di 1000 mq e realizzati prima del 08 ottobre 2005 si puo’ evitare l’attestato di certificazione energetica compilando un ‘autocertificazione energetica di classe G, ovvero si attesta che la casa o l’edificio ha il parametro più alto della scala e quindi quello più basso.
Quando la certificazione energetica è obbligatoria?
Per gli edifici ceduti in locazione la certificazione energetica è invece obbligatoria, soprattuto per quelli fatti dopo l’entrata dell D. Lgs 192/2005.
Con l’introduzione di queste nuove norme sono state introdotte nuove sanzioni che trovi in questo articolo: Certificazione Energetica Sanzioni, da leggere molto attentamente.