Le esenzioni per il certifcato energetico dei fabbricati

La certificazione energetica è stata resa obbligatoria nel campo dell’edilizia, in adeguamento alla legge comunitaria 2002/91/CE e 2006/32/CE, che ha previsto la riduzione delle emissioni energetiche per tutti i paesi europei entro il 2010.

Le normative italiane più recenti sono il DM 26 giugno 2009, che ha fissato le Linee guida nazionali, e il D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che è entrato in vigore dal 27/03/11, intitolato Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

In base a quest’ultima normativa, che è stata anche anticipata dalle singole leggi regionali, che ne fissano il regolamento di attuazione all’interno dei governi regionali, la promozione delle fonti rinnovabili nel campo dell’edilizia prevede che tutti gli atti di compravendita e di locazione di tutti gli edifici residenziali siano accompagnati da una certificazione energetica, che attesti la classe di consumo dell’edificio residenziale oggetto di trattativa di locazione o di vendita.

Dove, a seconda della regione di appartenenza la certificazione può essere fornita dal proprietario dell’immobile o per via di autocertficazione, oppure per via di un attestato di certificazione energetica fornita da un tecnico abilitato a realizzarla.

La legge esclude dall’obbligo di certificazione i fabbricati che siano riservati non ad uso residenziale, ma piuttosto siano adibiti ad uso industriale, artigianale o semplicemente agricolo, e le cui temperature interne siano soggette ad una regolamentazione specifica legata alle attività che vengono applicate negli locali stessi.

Inoltre l’esenzione si applica ad altre categorie di fabbricati non residenziali, come i fabbricati dotati di una metratura inferiore ai cinquanta metri quadri, oppure quelli i quali non siano dotati qualunque forma di impianto di climatizzazione o riscaldamento.

Infine non sono soggetti all’obbligo di certificazione quei fabbricati che siano beni culturali, sottoposto al vincolo di tutela paesaggistica o ambientale, che siano stati soggetti a restauro o meno.

Inoltre le pratiche di compravendita di nuda proprietà sono parimenti esenti dall’obbligo di certificazione allegata, e anche nel caso avvengano delle delle pratiche di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise; inoltre non esiste obbligo di provvedere gli atti notarili di vendita neppure nei casi di trasferimento di diritti reali parziali, e nei casi in cui la compravendita di immobili sia inclusa in una fusione, o scissione di società o in atti divisionali.