Certificazione energetica quali immobili

La legge D.M.26 giugno 2009 che regola e stabilisce alcuni criteri per il conseguimento di requisiti di efficienza energetica nel settore dell’edilizia, è un legge che scaturisce dall’adeguamento ad una normativa comunitaria, che ha imposto l’obbligo della certificazione energetica per tutti gli immobili oggetto di compravendita, dove la certificazione deve essere allegata a tutti gli atti di compravendita del settore immobiliare.

La certificazione, che deve essere messa in atto da tecnici certificatori, dotati di questo titolo a seguito della partecipazione a corsi che siano stati tali da fornire loro la relativa abilitazione, banditi in seno alle singole regioni, effettuano le giuste misurazioni del livello di efficienza energetica degli impianti in rapporto alla metratura dell’edificio.

In pratica secondo le misurazioni, tutti gli immobili risultano classificati in sei classi, dove gli edifici della classe A+ sono quelli dotati di maggiore efficienza, mentre quelli di classe G sono quelli dotati di efficienza inferiore.

La legge stessa esclude invece dall’obbligo di certificazione alcune categorie immobiliari dotate di caratteristiche particolari, in cui sono compresi:

1- gli immobili che appartengono alla categoria dei bei culturali e paesaggistici;
2- quegli immobili che appartengono alla categoria degli edifici destinati ad attività industriali o artigianali, o agricole, ovvero per tutti quegli usi definibili come non residenziali, dove la regolazione della temperatura interna di quegli edifici resta, logicamente, il prodotto dei processi produttivi che vengono realizzati in quegli stessi fabbricati.

La normativa non si applica a quegli stabili che siano dotati di una metratura inferiore ai cinquanta metri quadri, oppure nel caso in cui negli edifici siano installati impianti per gli usi tipici dell’edilizia civile.

L’obbligo di fornire ed accompagnare l’immobile all’atto della vendita della certificazione energetica non si applica poi ai casi di trasferimento di quote immobiliari indivise, oppure ai casi di trasferimento del solo diritto alla nuda proprietà, oppure in presenza di parziali diritti, quando la cessione dell’immobile avviene all’interno di un atto di fusione di società, o in una scissione societaria o in atti di divisione di quote.

Infine l’obbligo di dotazione di certificazione energetica all’atto della compravendita, non si applica a quegli edifici o a quelle unità abitative che siano prive di un qualunque impianto di riscaldamento o di climatizzazione.