Certificazione energetica compravendita: tutti i casi sull’obbligatorietà dell’ace

Il decreto D.M.26 giugno 2009, intitolato le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” recepisce la direttiva comunitaria che regola la materia dell’ottimizzazione delle risorse energetiche all’interno del settore dell’edilizia, e fissa come obbligatoria la prassi della certificazione energetica, che deve essere allegata a tutti gli atti di compravendita degli edifici.

La certificazione energetica stabilisce per legge che gli edifici debbano essere soggetti alla prassi di certificazione, in base alla quale viene effettuata da un tecnico certificatore la valutazione dell’efficienza energetica di ogni edifico soggetto a compravendita.

La certificazione deve essere allegata agli atti di compravendita, e comunica al compratore la quantità di energia che è necessaria all’edificio o all’appartamento oggetto di compravendita, a garantire la temperatura all’interno dell’edificio.

In base ad un calcolo dell’efficienza energetica di un edificio o di un appartamento, questo risulta rientrare all’interno di una delle sei classi, che vanno da A+ alla G, in base all’efficienza energetica, dove mentre rari sono gli edifici appartenenti alla classe A+, dotati dell’impiantistica anche piuttosto onerosa, la maggioranza degli edifici nel nostro paese risulta appartenere alla classe G.

La certificazione energetica, invece, non risulta essere obbligatoria, nel caso in cui l’edificio appartenga ad una soltanto di queste categorie:

  • per gli edifici che ricadono nella categoria dei beni culturali o paesaggistici, o che devono essere sottoposte alla prassi del restauro conservativo;
  • nel caso si tratti di edifici industriali, artigianali e agricoli, e quindi soggetti ad usi che non siano residenziali, ove la temperatura interna degli edifici è legata strettamente ai processi produttivi che ivi hanno luogo;
  • nel caso si tratti di fabbricati isolati dotati di una metratura totale inferiore ai 50 m2;
  • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre l’obbligo di certificazione energetica è escluso per tutti i casi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari che siano indivise, oppure nel caso di trasferimento del diritto della nuda proprietà, e di parziali diritti in caso in questa avvenga constestualmente alla fusione di società, scissione societaria ed atti di divisione di quote.

Infine l’obbligo di dotazione di certificazione energetica all’atto della compravendita, non si applica agli edifici o le unità abitative che siano privi di impianto di riscaldamento o di climatizzazione.