Certificazione energetica: i limiti del decreto 75 del 2013. Sono numerosi i limiti rilevati dai professionisti del settore nel decreto numero 75/2013 che riguarda la certificazione energetica. È una norma entrata in vigore da pochi mesi, ovvero dallo scorso luglio, ma sono già insorte tante istanze di critica, vediamo quali sono le principali.
Una delle principali questioni riguarda proprio l’uso dell’italiano. Può sembrare paradossale ma numerosi passaggi non hanno una chiara comprensibilità. L’articolo 2, ad esempio, traccia due categorie di tecnici abilitati alla Certificazione. Da una parte abbiamo i tecnici che hanno ottenuto i seguenti titoli indicati: gli iscritti agli Ordini e quanti sono abilitati all’esercizio di tale professione. Dall’altra abbiamo i tecnici che posseggono differenti titoli di studio, acquisiti grazie alla frequentazione di un corso di formazione per la Certificazione.
Alla luce di tali elementi gli ingegneri hanno rilevato quello che si configura come un primo paradosso, evidenziato nella recente circolare 4963/2013, inoltrata da parte del Consiglio degli Ingegneri. Un ingegnere che ha superato l’Esame di Stato, abilitato e iscritto all’Albo ma che non figura nell’elenco dei titoli di studio proposti dal decreto, non può redigere una Certificazione Energetica. Tuttavia un soggetto solo laureato in ingegneria civile risulta abilitato solo per aver seguito un corso.
Ma c’è dell’altro. Non abbiamo alcuna differenziazione tra i laureati del nuovo ordinamento e quelli del vecchio. Abbiamo differenti prospettive che non contemplate dal dispositivo normativa. Carla Cappiello, Presidente dell’Ordine di Roma, fa un esempio concreto illuminante: “Un ingegnere aeronautico deve frequentare un corso per diventare certificatore, un perito agrotecnico no”.
Queste ragioni condurrebbero a una riforma del decreto, dato che limita in maniera molto pensante la professionalità degli ingegneri. Ma anche gli architetti hanno diverse remore nei confronti dell’attuale quadro normativo. La critica degli architetti riguarda le diverse confusioni che si sono generate in merito alle categorie professionali.
Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha rilevato che certe categorie professionali che sono in possesso di certi titoli professionali vanno ad avere meno diritti di altri. Tradotto in termini pratici ciò significa che i titoli abilitativi e l’iscrizione all’albo non valgono quanto un banale corso formativo con esame per ricoprire il ruolo di certificatore.
Si tratta allora di un problema condiviso da diverse categorie professionali. Il decreto non prevede una gestione razionale delle competenze, conducendo a differenti situazioni contraddittorie se non assurde. Dobbiamo inoltre rilevare che manca una effettiva fase transitoria per coloro che hanno ottenuto le competenze per la Certificazione Energetica prima che si verificasse l’entrata in vigore del decreto 75/2013.
La Sicilia, ad esempio, ha disposto la sospensione dei tecnici abilitati prima ancora che il decreto venisse alla luce, soggetti per cui il decreto richiede un corso di formazione che non è stato sostenuto.