Acquisto prima casa: fondo di solidarietà per mutui

Sull’acquisto della prima casa il peso della crisi si fa sentire con maggiore intensità. Molte famiglie, a fronte di una riduzione del proprio reddito, non riescono a pagare la rata del mutuo. A supportare le criticità di questa situazione, oltre al Piano Famiglie dell’ABI (in scadenza il 31 luglio, è disponibile anche il “fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa”.

Fondo attiva dal 15 novembre 2010 gestito dal Consap istituito con la legge n° 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria2008) e regolamentato dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n.132, emanato il 21 giugno 2010.

Quali sono i requisiti per accedervi? Si deve essere titolari di un mutuo per abitazione principale di importo non superiore ai 250.000 euro, con un indicatore ISEE non superiore a 30.000 eruo. I mutui in oggetto possono anche essere cointestati, cartolarizzati, surrogati o rinegoziati.

Chi dispone di tali caratteristiche può richiedere una sospensione, per un massimo di volte, all’interno di un periodo non superiore ai 18 mesi complessivi. A dispetto del Piano Famiglie dell’ABI, la parte di interessi inerente al tasso di riferimento viene rimborsata dal fondo alla banca.

Di conseguenza resta tra gli oneri del mutuatario il pagamento degli interessi sullo spread. Che, secondo le prime stimo, dovrebbe avere una incidenza limitata, intorno ai 40-50 euro mensili. Valore comunque variabile perché dipendente dal capitale residuo dalla durata residua e dallo spread applicato.

La sospensione può essere ottenuta sia a fronte della perdita del lavoro, in caso di morte, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ma anche in caso di pagamento di spese mediche o assistenza domiciliare o di spese di manutenzione straordinaria.

Una risorsa preziosa, quanto meno da approfondire in ogni suo dettaglio.