Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 alla G.U. n. 71 il “Decreto Rinnovabili”.
Il Decreto Legislativo della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Qui di seguito tutte le novita in materia di energia rinnovabile:
Integrazione fonti energetiche rinnovabili su edifici
Obbligo di integrazione delle energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o in quelli esistenti e in fase di ristrutturazione rilevante
In questo caso gli impianti di produzione di energia termica devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura tramite l’energia prodotta da impianti che vegnono alimentati da energie rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per: l’acqua calda, il riscaldamento e il raffrescamento, secondo le percentuali riportate di seguito:
il 20% quando la richiesta è presentata dal 31.05.2012 al 31.12.2013
il 35% dal 01.01.2014 al 31.12.2016
il 50% dopo il 01.01.2017
Nel caso invece di edifici pubblici le percentuali sono incrementate del 10%.
Se per caso dovesse essere impossibile implenteare impianti di energie rinnovabili dovrà essere evidenziato dal progettista nella relazione tecnica di cui all’art. 4, comma 25, del D.P.R. 59/2009 e dettagliato spiegando la non fattibilità di tutte le opzioni tecnologiche disponibili.
Bonus volumetrici
Nel caso di progetti di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni rilevanti su degli edifici esistenti questi devono assicurare una copertura dei consumi di calore, elettricità e di raffredamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori obbligatori riportati nell’allegato 3, e in sede di rilascio del titolo edizio, di un bonus volumetrico del 5 %, rispettando le distanze minime tra edifici e confini
Certificazioni energetiche
Per quanto riguarda invece la certificazione energetica l’art. 11 del D. Leg.vo apporta al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 la modifica secondo cui nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita nell’apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di compravendita la disposizione si applica solo agli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica.
Nel caso invece di offerta di trasferimento a titolo oneroso a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali dovranno riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.