Impianti termici: dal 12 luglio le nuove regole

Impianti termici: dal 12 luglio le nuove regole

Impianti termici: dal 12 luglio le nuove regole. Mancano pochi giorni prima che diventino operative le nuove norme che regoleranno l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici. Scopriamo quali saranno i principali cambiamenti.

La nuova normativa sugli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria è stata definita dal d.P.R. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013.

In estrema sintesi gli elementi pregnanti del nuovo decreto sono:

  • Temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti: non avremo alcun cambiamento per i valori massimi e minimi di temperatura ambientale stabiliti in inverno ed estate. Nel primo caso il valore massimo è di 20 °C +2 °C di tolleranza. In estate, invece, il valore minimo per tutti gli ambienti è di 26°C, tolleranza -2°C.
  • Sono ridefiniti i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici in inverno, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Zona F: nessuna limitazione.
  • Ispezioni sugli impianti termici. I responsabili per le ispezioni sono le Regioni e le Provincie autonome. Le ispezioni riguardano gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Ogni risultato sarà allegato al libretto di impianto.

Se gli impianti di climatizzazione invernale hanno una potenza utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni possono venire restituite dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica.

  • Soggetti responsabili degli impianti termici. In merito alle attività pertinenti ai soggetti responsabili per l’impianto, il rispetto delle disposizioni di legge sono deputate al responsabile dell’impianto, che però può delegarle a un terzo. Delega che non può riguardare gli impianti non conformi alle disposizioni di legge.
  • Controllo e manutenzione degli impianti. Ogni operazione di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico deve essere compiuta da ditte abilitate, in base al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.