Criteri di accreditamento certificazione energetica. Per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperi e degli organismi predisposti alla certificazione energetica sono stati tracciati i criteri di accreditamento, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale con il regolamento che entrerà in vigore a partire del prossimo 12 luglio 2013.
Dal regolamento si evincono i requisiti in modo coerente con la disciplina che regola il rendimento energetico degli edifici (Dlg 192/2005). Si tratta di un insieme di misure per la promozione della prestazione energetica delle strutture per un’applicazione omogenea, coordinata e operativa sull’intero territorio nazionale.
Vengono abilitati alla certificazione energetica: i tecnici abilitati (ovvero i tecnici operanti sia come dipendi di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private); enti pubblici; organismi di diritto pubblico operanti nel campo dell’energia e dell’edilizia; organismi pubblici e privati qualificati all’attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento o altro soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme Uni Cei En Iso/Iec 17020; le società di servizi energetici.
Perché sia tutelata l’indipendenza e l’imparzialità dei soggetti giudicanti, nel momento di sottoscrizione dell’attestato di certificazione, è prevista la dichiarazione dell’assenza di conflitto di interesse.
Nell’eventualità di una nuova struttura, dovrà essere attesto il non coinvolgimento diretto o indiretto nella fase di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado.
Criteri di accreditamento certificazione energetica. Mentre per le strutture già esistenti, l’assenza di conflitto di interesse è inerente il non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchè rispetto ai vantaggi derivanti dal richiedente, che non può comunque essere coniuge o parente fino al quarto grado.
Le norme del nuovo regolamento sono applicate per le regioni e province autonome che non hanno provveduto all’adozione di provvedimenti in materia, e in ogni caso sino alla data di entrata in vigore dei citati provvedimenti regionali.
Per promuovere la tutala degli interessi degli utenti mediante un’applicazione omogenea sull’intero territorio nazionale, la disciplina delle regione e delle regioni autonome può implicare l’adozione di un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, purché sia rispettata la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei servizi.