È entrato in vigore dal 31 maggio l’obbligo di installazione di impianti da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione. L’intervento è in linea con l’attuazione della direttiva comunitaria 2009/28 sulla promozione dell’uso dell’energia rinnovabile.
Secondo quanto previsto dalle norme, gli edifici soggetti all’obbligo, tra cui rientrano anche strutture sottoposte a pesanti ristrutturazioni, dovranno fare uso di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento.
Quanto agli impianti relativi alla produzione di energia termica, la legge prevede che vengano progettati e realizzati in modo tale da assicurare il rispetto della copertura, attraverso l’utilizzo energetico di impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi relativi all’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffreddamento:
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il 20% se la richiesta del titolo edilizio viene presentata da 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013
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il 35% se la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016
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il 50% se la richiesta del titolo edilizio viene presentata dal 1 gennaio 2017
Insieme agli edifici di nuova costruzione, l’obbligo di installare dispositivi volti a favorire consumi termici rinnovabili, la cui non applicazione prevede il mancato rilascio del titolo edilizio, si estende anche a strutture già esistenti con superficie utile superiore al 1.000 metri quadrati soggetti a ristrutturazione, oltre agli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione. I valori possono comunque essere incrementabili dalle Regioni.