La certificazione energetica rappresenta il documento che permette di definire e di valutare le prestazioni energetiche degli edifici, permettendo così di rilevare i consumi dell’edificio e i relativi costi energetici sostenuti.
La certificazione energetica se da un lato mira ad aumentare la sensibilità dei proprietari rispetto alla materia di risparmio energetico e di ambiente, dall’altro presenta una valenza economica importante, in quanto un edificio tenderà ad assumere valori economici più elevati a seguito di standard energetici migliori.
L’acronimo della certificazione è denominato A.C.E., ovvero Attestato di Certificazione Energetica, che è un documento stilato e firmato da un operatore professionista abilitato, che a seguito di sopralluogo, e di visione della storia della costruzione dell’immobile definisce la classe energetica di appartenenza dell’edificio, classe che sarà contraddistinta dalle lettere dell’alfabeto.
L’attestato oltre a definire la classe energetica potrebbe evidenziare anche possibili migliorie che il proprietario potrebbe apportare per l’aumento della classe energetica di appartenenza.
I principali documenti necessari sono:
- dati catastali
- dati generali dell’edificio
- relazione sul contenimento del consumo energetico
- libretto di impianto
- progetto esecutivo e progetto degli impianti
- fotografie
certificazione dei serramenti
- nel caso di nuova costruzione
- nel caso di ristrutturazione
- nel caso di compravendita immobiliare
- nel caso di locazione di intero immobile o di parti di esso ( obbligo previsto solo in alcune regioni italiane)
La classificazione energetica attesterà la prestazione energetica, ovvero il fabbisogno energetico necessario per soddisfare la ventilazione e l’illuminazione, la climatizzazione, il grado di riscaldamento dell’acqua.
La durata dell’attestazione è di massimo 10 anni, a meno che nel corso di questo periodo non saranno intervenuti interventi di miglioria all’edificio.
In alcuni casi previsti dalla legge la certificazione risulta essere obbligatoria.
I primi due casi sono i più interessanti, in quanto in entrambi i casi il costruttore avrà l’obbligo di nominare un certificatore autorizzato e abilitato, così come dovrà comunicare al Comune ove è ubicato l’immobile il suo nominativo prima dell’inizio dei lavori.
Con la normativa vigente sia il permesso di costruzione, sia il rilascio dell’agibilità dell’immobile sono subordinati alla presentazione della certificazione energetica.
La legge prevede altresì alcuni casi di esclusione da tale obbligo:
- nel caso di immobili che presentano caratteri storici o artistici di pregio
- nel caso di immobili residenziali con superficie inferiore a 50 mq
- fabbricati industriali, artigianali e agricoli, ove gli ambienti sono riscaldati dai processi produttivi medesimi
- box, cantine, autorimesse, parcheggi e strutture temporanee