Attestato certificazione energetica edifici industriali
Il decreto legislativo 192/2005 e le successive modifiche definiscono che in caso di compravendita l’obbligo di certificazione energetica si applica a tutti gli immobili, ma con alcune esclusioni.
Fanno eccezione infatti i fabbricati industriali e artigianali, che risultano inseriti nella categoria E8 della Classificazione Generale degli Edifici. Ai fini dell’esclusione è necessario però valutare il tipo di esigenze alle quali risponde l’impianto di riscaldamento.
Se l’impianto è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dei processi produttivi, l’immobile non è soggetto alle disposizioni del decreto e di conseguenza l’impianto di riscaldamento prescinde dai requisiti minimi obbligatori stabiliti. La certificazione energetica non è quindi necessaria per poter effettuare la compravendita dello stabile.
Obbligo certificazione energetica edifici industriali
Nel caso in cui invece l’edificio, oltre ad attività di tipo industriale o artigianale, ospiti anche funzioni di tipo civile, l’impianto al servizio delle porzioni di edificio nelle quali si svolgono
attività civili deve rispettare le disposizioni del D.Lgs.192/2005 sia in caso di sostituzione che di rifacimento complessivo dell’impianto. In tal caso, inoltre, è richiesta la certificazione energetica in caso di compravendita dell’immobile.
Anche in questo caso però l’immobile non è soggetto alle disposizioni del Decreto, a condizione che per il riscaldamento degli ambienti vengano utilizzati reflui energetici del processo produttivo. L’edificio non è pertanto soggetto all’attestazione di Certificazione Energetica in caso di compravendita. Un elemento da tenere presente e applicabile in un gran numero di istanze, che può costituire anche una forma di risparmio economico.