Acquisto prima casa: richiedere l’anticipo del TFR. Al lavoratore è concessa la facoltà di richiedere al suo datore di lavoro parte della propria liquidazione da destinare all’acquisto prima casa. Vediamo qual è la procedura da seguire.
Il clima di grave crisi economica ha portato a una riduzione del valore degli immobili, nonostante questo dato positivo, per chi acquista, i mutui erogati dagli istituti di credito non riescono quasi mai a coprire il 100% della spesa. Per realizzare il sogno di possedere una casa di proprietà è allora utile ricorrere ad alcune soluzioni quali l’anticipazione del TFR, in assenza di altra liquidità immediatamente disponibile.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 c.c., il lavoratore che ha una costanza di rapporto, avendo maturato almeno 8 anni di anzianità presso il medesimo datore di lavoro, può richiedere l’anticipazione del TFR per l’acquisto prima casa, per sé o per i figli ma non per il coniuge.
La norma prevede, inoltre, che la quota di liquidazione non possa superare la soglia del 70% del TFR maturato al momento della richiesta di prestito. Il datore di lavoro è costretto ad accettare la domanda, entro il limite annuo del 10% dei lavoratori che ne hanno diritto e, in ogni caso, del 4% sul numero complessivo dei dipendenti.
La legge dispone anche che il datore di lavoro metta a disposizione dei richiedenti tutta la documentazione necessaria a verificare l’effettiva natura della richiesta. Dovrete quindi allegare alla domanda il preliminare di vendita e, in un secondo tempo, l’atto effetto d’acquisto.