Certificato di agibilità in caso di locazione: cosa c’è da sapere

Come comportarsi con il certificato di agibilità in caso di locazione? Secondo l’art.1575 del c.c il proprietario ha fra i suoi obblighi quello di procurare a sua spese il certificato di agibilità, a condizione che il locale sia destinato ad attività commerciale.

A ribadire l’importanza di questo principio ha provveduto anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8409 dell’11 aprile 2006. Questa puntualizza come l’obbligo ricorre, salvo patto contrario, anche nel caso l’immobile sia destinato ad uso abitativo o anche di deposito.

Se non si dispone del certificato di abitabilità è quindi possibile ravvisare un ipotesi di grave adempimento del locatore, a cui ne consegue il diritto del conduttore di chiedere la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno subito.

Un adempimento che implica un aumento dei costi delle operazioni di locazione e vendita a causa degli oneri inerenti la certificazione degli impianti. Che si estende oltre la compravendita, andando a toccare i casi di locazione.

È possibile, ma solo per la vendita, stabilire specifiche clausole contrattuali trasferendo l’onere della messa in sicurezza degli impianti direttamente sul compratore. Facoltà preclusa al locatore, visto che il Codice Civile vincola la possibilità di condurre locazioni di immobili che siano in “buono stato di manutenzione”.

Per ottenere il certificato di agibilità bisogna recarsi negli uffici comunali, responsabili del rilascio. La domanda va presentata allo sportello unico per l’edilizia corredata da questi documenti: richiesta di accatastamento dell’edificio, dichiarazione di conformità e dichiarazione dell’impresa costruttrice.