Certificato di agibilità in caso compravendita: ecco cosa c’è da sapere

Il certificato di agibilità di un immobile oggetto di compravendita è un controllo a carattere pubblicistico, che riguarda i requisiti di salubrità a destinazione residenziale (istituito dall’art. 39 della legge 5849/1888). Attualmente l’elemento normativo di riferimento è rappresentato dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, il D.P.R. 380/2001.

Come ottenere il certificato di agibilità? Si tratta di un onere a carico del soggetto che ha ottenuto il permesso di costruzione oppure chiunque abbia presentato la denuncia di inizio di attività, comunque entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura. La domanda va presentata allo Sportello Unico per l’edilizia che poi inoltrerà al catasto, corredata dalla richiesta di accatastamento.

Inoltre va aggiunta la dichiarazione di conformità dell’edificio rispetto al progetto iniziale e le certificazioni che attestino la conformità e collaudo degli impianti installati. Qualora la richiesta non venga presentata, si va incontro a una sanziona amministrativa da € 77,00 ad € 464,00.

Certificato di agibilità in caso compravendita. Il documento ha una duplice funzione. Da un lato serve ad attestare l’idoneità dell’immobile per la destinazione ad uso abitativo. Ma dall’altra assicura l’idoneità all’assolvimento di una certa funzione economico sociale, soddisfacendo quindi i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto (Cass. Civ. 10 giugno 1991 n. 6576).

Nel caso di mancata consegna da parte del venditore, l’acquirente subisce un documento essenziale per il godimento e la commerciabilità del bene, anche quando questo venga costruito in conformità alle norme igieniche e sanitarie, oltre agli aspetti urbanistici e relativi alle concessioni di edificare (Cass. Civ. 3 luglio 2000 n. 8880).