Certificazione energetica per Conto termico

Certificazione energetica per Conto termico, quali sono le disposizioni di legge?

In base a quanto definito dal DM 28/12/12, è indispensabile l’obbligo dell’attestato di certificazione energetica per poter accedere agli incentivi del cosiddetto Conto Termico.

In particolare, secondo l’articolo 15 del decreto (Diagnosi e certificazione energetica), nell’eventualità di interventi inerenti il risparmio energetico e volti alla produzione di energia da fonti solari termiche, l’accesso agli incentivi del Conto Termico prevede una domanda corredata dal diagnosi energetica precedente l’intervento e anche dalla certificazione energetica successiva.

Ma quali sono gli interventi ammessi agli incentivi del conto termico?

Vengono accettati gli interventi, eseguiti su edifici esistenti, parti di questi oppure su unità immobiliari, anche rurali:

  • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione o pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi o mobili e non trasportabili;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con impianti dotati di un generatore di calore alimentato da biomassa;
  • installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling domestico.

La certificazione energetica per Conto termico, o meglio i costi associati a questa, sia in fase preventiva che successiva, è soggetta all’incentivazione al Conto Termico.

In merito alle pubbliche amministrazioni, viene coperto il 100% della spesa.

Diversa è la questione per i soggetti privati, per i quali viene incentivata solo il 50% della spesa sostenuta.