Certificazione energetica: chi può redigerla?

Certificazione energetica: chi può redigerla?

Certificazione energetica: chi può redigerla? A partire da giugno sono stati stabiliti nuovi requisiti per i professionisti che intendono rilasciare la certificazione energetica degli edifici. Ma chi sono, in termini concreti, i soggetti che possono rilasciare tale documento?

Stiamo parlando del regolamento D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, che va a definire i requisiti, sia per i professionisti o enti, a cui è affidata la certificazione. Il decreto indica quindi le figure professionali abilitate a svolgere la funzione di certificatori senza frequentare un corso o dopo un corso. Sono sanciti inoltre i criteri per la tutela dell’indipendenza dei certificatori.

I nuovi certificatori abilitati sono:

Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico del settore energia/edilizia che esercitano l’attività con almeno un tecnico abilitato in organico;

Organismi pubblici e privati qualificati per l’attività di ispezione nelle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa; in tale eventualità deve essere presente anche l’accreditamento presso l’Organismo nazionale italiano di accreditamento oppure un soggetto equivalente nell’ambito dell’Unione Europea;

Società di servizi energetici (ESCo), che operano conformemente alle direttive Ue di riferimento.

A ciò dobbiamo aggiungere i tecnici, anche indipendenti, a condizione che vi siano alcuni requisiti essenziali, ovvero: laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in una disciplina tecnica, oppure possedere un diploma di istruzione tecnica di settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria.

È indispensabile inoltre l’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale di riferimento e l’abilitazione alla progettazione di edifici e impianti degli edifici.